Consulenza Tecnica di Parte

Il Consulente Tecnico di parte e il Consulente tecnico.

Il nostro codice di procedura civile prevede che il Giudice possa, una volta nominato il suo Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) secondo l’articolo 221 c.p.p. che riguarda la nomina di un perito nell’ambito del processo penale, assegnare alle parti il termine per la nomina del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), art. 225 c.p.p.
Il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato solo se il Giudice ha nominato il propiro Consulente tecnico d’Ufficio, ma, in caso contrario, non esclude la possibilità che le parti possano avvalersi di un proprio consulente di parte per produrre perizie stragiudiziali, art. 233 c.p.p.
L’attività del CTP in ambito penale è indicata come perizia, in ambito civile è indicata come consulenza.
Una volta che il Giudice ha assegnato alle parti il compito di nominare il proprio CTP, il legale dovrà fornire al Cancelliere il nome e il recapito del CTP scelto.

I Poteri del CTP:

  • il CTP ha il compito di seguire nelle varie fasi la perizia o consulenza nella tutela del proprio cliente
  • controlla l’operato del CTU
  • risponde solo al proprio cliente del mandato ricevuto
  • può presentare al CTU osservazioni ed istanze al CTU che devono essere prese in considerazione anche dal Giudice
  • il CTP non può ampliare il campo di indagine del CTU, vincolato al quesito formulato dal Giudice
  • il CTP non ha l’obbligo di redarre una relazione delle operazioni peritali o di consulenza svolte, sarebbe comunque opportuno documentare ogni fase dell’attività svolta.

Attività del CTP in ambito civile:

  • affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio
  • affidamento extra­famigliare
  • valutazione delle competenze genitoriali
  • risarcimento da danno psichico
Affidamento nei casi di separazione e divorzio

Il nostro Orientamento Giuridico prevede che nei casi riguardanti i figli si abbia piena tutela dell’interesse del minore.

Nei casi di separazione e divorzio quando è presente una relazione altamente conflittuale tra i coniugi il Giudice può avvalersi delle competenze di un CTU, e dopo tale nomina è diritto delle parti nominare il proprio CTP. Le attività del CTP e del CTU sono finalizzate alla rilevazione delle risorse famigliari, dell’assetto psicologico del funzionamento sociale dei componenti.

La Consulenza Tecnica (sia del CTU sia del CTP) in questo ambito è di significativa importanza per fornire elementi ultili al Giudice per la sua decisione finale, inoltre costituisce uno spazio in cui i famigliari possano prendere atto di ciò che sta accadendo da un altro punto di vista, possano osservare i cambaimenti ed utilizzare le proprie risorse per affrontare la separazione conflittuale in un modo più equilibrato nella tutela del minore.

Valutazione del danno psichico

Il danno psichico è inteso come “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art.2043 del Codice Civile)”.

IL CTP è chiamato a valutare se vi sia e quale sia il livello di compromissione dell’integrità psichica di una persona a seguito di un evento traumatico subito, la rilevazione del nesso causale tra evento traumatico e compromissione all’integrita psichica della persona.

Alcuni esempi di danno biologico di natura psichica:

  • danno da stalking
  • danno da bullyng
  • danno da aggressione
  • danno da violenza sessuale nell’adulto e nei minori
  • danno da violenza domestica e assistita
  • danno da stress da lavoro occupazionale
  • danno da mobbing
  • danno da burnout
  • danno da lutto
  • danno da incidente stradale
  • danno da menomazione fisica

Attività del CT in ambito penale:

Il CT in ambito penale è nominato per la valutazione della capacità di intendere e volere di un soggetto, la sua imputabilità, capacità di rendere testimonianza, attendibilità di tale testimonianza e pericolosità sociale.

10 + 11 =